Tassazione agevolata per docenti e ricercatori rientrati in Italia

È un regime di tassazione agevolata temporaneo riconosciuto ai docenti e ai ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, per esercitarvi la propria attività lavorativa (articolo 44, Dl n. 78/2010).
Nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento di residenza in Italia e nei successivi tre, gli emolumenti percepiti concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo nella misura del 10% del loro ammontare e sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini dell’Irap (in riferimento ai lavoratori dipendenti, l’agevolazione Irap spetta ai sostituti d’imposta che erogano le retribuzioni).
Possono accedere al regime agevolato i docenti e i ricercatori che svolgono attività di docenza e ricerca in Italia e sono in possesso dei seguenti requisiti:
- hanno un titolo di studio universitario o a esso equiparato
- sono stati residenti all’estero non in maniera occasionale
- hanno svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università
acquisiscono la residenza fiscale in Italia, mantenendola per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione (in caso di ritrasferimento all’estero, il beneficio viene meno dal periodo d’imposta in cui cessa la residenza fiscale in Italia).