Imposta sostitutiva sui compensi delle ripetizioni e lezioni private
Dal 1° gennaio 2019 si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef (e delle addizionali regionali e comunali) sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado. Il nuovo regime di tassazione delle lezioni private e delle ripetizioni è stato introdotto dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 13 a 16,legge 145/2018).
L’imposta sostitutiva è pari al 15% e deve essere versata entro il termine stabilito per il pagamento dell’Irpef, la cui disciplina, peraltro, si applica anche per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso.
È fatta comunque salva la possibilità di optare per l’applicazione dell’Irpef nei modi ordinari.
I docenti dipendenti pubblici che svolgono l’attività di insegnamento a titolo privato (fermo restando quanto previsto dal Testo unico sul pubblico impiego in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi - articolo 53, Dlgs 165/2001) devono comunicare all’amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra-professionale didattica per consentire la verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.
Si ricorda che il Testo unico in materia di istruzione stabilisce che al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. Peraltro, i docenti che svolgono lezioni private devono informare il dirigente scolastico, al quale va altresì comunicato il nome degli studenti e la loro provenienza. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il dirigente scolastico può vietare lo svolgimento di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto (articolo 508,Dlgs 297/1994).
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