Permessi retribuiti per il lavoratore disabile (legge 104/1992)
Il lavoratore maggiorenne disabile, ciascun mese, ha diritto alternativamente a permessi retribuiti di:
- 2 ore giornaliere (nell’ipotesi in cui l’orario sia almeno pari a 6 ore giornaliere);
- 3 giorni, continuativi o frazionati a ore.
Il tipo di permesso richiesto (giornaliero o orario) può essere cambiato dal lavoratore da un mese all’altro, modificando la domanda precedentemente presentata. La variazione può essere eccezionalmente consentita anche durante il mese, per esigenze improvvise e imprevedibili all’atto della richiesta dei permessi, che devono essere documentate dal lavoratore.
In caso di part-time verticale o misto, con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, o in caso di riduzione dell’attività lavorativa coincidente con un periodo di integrazione salariale, il numero dei giorni di permesso spettanti deve essere ridimensionato in proporzione. Il risultato della proporzione viene arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore, a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
Se però il dipendente presta servizio per oltre la metà delle giornate lavorative settimanali, ad esempio se lavora almeno 4 giorni su 6, i 3 giorni di permesso Legge 104 spettano per intero.
Nominativo: INPS
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