Permessi retribuiti per i familiari del disabile (legge 104/1992)
I permessi retribuiti non spettano solo al disabile, ma anche ai suoi familiari (e al convivente di fatto, come risultante dalla dichiarazione anagrafica al Comune di residenza), se sono lavoratori dipendenti. I permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore per assistere lo stesso disabile, il referente unico: il referente beneficia dei permessi mensili per tutti i mesi di assistenza alla persona con handicap grave.
Il diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza dello stesso disabile: questi deve dunque dichiarare all’Inps il lavoratore suo familiare prescelto, da cui vuole essere assistito. Se il disabile è assistito alternativamente, per periodi di tempo predeterminati, da parenti diversi (entro il 2° grado), ciascun avente diritto deve presentare, di volta in volta, la domanda per ottenere il riconoscimento dei permessi retribuiti legge 104.
Un’eccezione alla regola generale del “referente unico” è prevista nel caso dei genitori, che possono beneficiare alternativamente dei permessi per l’assistenza dello stesso figlio con handicap grave.
Il diritto ai permessi retribuiti è concesso anche se:
- nel nucleo familiare del disabile si trovano familiari conviventi non lavoratori idonei a prestare assistenza;
- sono presenti altre forme di assistenza pubblica o privata (ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto “no profit” e al personale badante).
Nominativo: INPS
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