Esenzione ticket per farmaci
Non pagano la quota fissa di 2 Euro per confezione:
- invalidi civili al 100%
- non vedenti ex art. 6 della Legge 482/68
- grandi invalidi del lavoro
- invalidi per servizio 1^ categoria
- danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati
- pazienti in trattamento con analgesici oppiacei nella terapia del dolore relativamente alle prescrizioni disciplinate dalla legge 8 febbario 2001, n. 12
- persone con esenzione per malattia rara
- persone con esenzione per patologie croniche e invalidanti (limitatamente alla prescrizione dei farmaci correlati alla patologia)
- sordomuti
- invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza
- assistiti esenti spesa farmaceutica per motivi di reddito.
Non pagano la quota fissa di 2 Euro per confezione nè la differenza tra il prezzo del farmaco e quello di rimborso:
- invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie, deportati in campo di sterminio, perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e loro familiari superstiti
- vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere (e categorie equiparate)
Nominativo: Stato italiano
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