Congedi parentali per lavoratori/lavoratrici agricoli
Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con un contratto a tempo determinato possono fare richiesta di congedo parentale nel primo anno di vita del bambino se hanno prestato 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente l’evento. Per gli anni successivi al primo e fino al sesto (per i periodi di congedo indennizzabili) e sino al dodicesimo (per i periodi di congedo fruibili) possono far richiesta di congedo parentale se sussiste lo status di lavoratore (iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura) nell’anno precedente l’evento oppure, nello stesso anno se le giornate sono svolte tutte prima dell’inizio del congedo.
Nominativo: Stato italiano tramite apposita normativa
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