Congedo parentale a ore
La legge 24 dicembre 2012, n.228 ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale frazionandolo ad ore, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione e i criteri di calcolo del congedo stesso su base oraria.
Il decreto legislativo 80/2015, attuativo della delega contenuta nel Job act, prevede che in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale, i lavoratori possano fruire del congedo parentale su base oraria per metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente quello di inizio del congedo parentale. Per le modalità operative di presentazione della domanda e di fruizione del congedo parentale su base oraria, si rinvia a quanto contenuto nella circolare INPS n.152 del 18 agosto 2015.
Nominativo: Stato italiano tramite apposita normativa
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