Riposi giornalieri per l’allattamento

Nel primo anno di vita del bambino la lavoratrice ha diritto a provvedere, anche se parzialmente, all'allattamento del figlio (sia al seno che artificiale), usufruendo di due riposi giornalieri retribuiti di un'ora ciascuno. I riposi giornalieri sono anche cumulabili in un unico riposo di due ore, collocabile in vario modo entro la giornata di lavoro. Se l'orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere, si ha diritto a un solo riposo di un'ora. I riposi poi si riducono a mezz'ora nel caso all'interno dell'azienda sia presente un nido.
La possibilità di usufruire dei riposi giornalieri è estesa al padre quando il figlio sia a lui affidato o in alternativa alla madre lavoratrice, che non se ne avvalga per espressa rinuncia o nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente. La circolare dell’INPS n.112 del 15 ottobre 2009 ha esteso i riposi giornalieri anche ai padri lavoratori dipendenti nel caso in cui la madre sia casalinga ma si trovi nell’impossibilità di accudire il neonato.
I riposi spettano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria.
In caso di parto plurimo le ore sono raddoppiate e possono essere utilizzate anche dal padre, nei periodi di congedo della madre. Il raddoppio dei riposi è previsto anche in caso di adozione o affidamento di due o più minori, anche se non sono fratelli, che entrano in famiglia nella stessa data.

Nominativo: Stato italiano tramite apposita normativa
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