Congedi parentali e prolungamento dell'astensione facoltativa in caso di figlio con handicap grave

L’articolo 33 del Decreto Legislativo 151/2001, prevede che entro il dodicesimo anno di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, accertato dalla Commissione dell'Azienda Usl prevista dalla Legge 104/1992, la lavoratrice madre, o - in alternativa - il padre lavoratore, ha diritto a prolungare il periodo di astensione facoltativa già prevista dalla legge di tutela della maternità, fino ad un massimo di 3 anni, precisando che “tre anni” è la somma totale dei congedi (ordinario e prolungamento), che possono essere fruiti dai genitori. Il prolungamento del congedo parentale decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente, nello specifico:
- alla madre , trascorsi 6 mesi dalla fine del congedo di maternità;
- al padre , trascorsi 7 mesi dalla data di nascita del figlio;
- al genitore solo , trascorsi 10 mesi decorrenti:
- in caso di madre "sola ", dalla fine del congedo di maternità;
- in caso di padre "solo", dalla nascita del minore o dalla fruizione dell'eventuale congedo di paternità.
In sintesi, prima di accedere al prolungamento dell'astensione facoltativa, è necessario fruire dei congedi parentali oppure attendere che siano trascorsi i periodi di tempo sopra riportati. Ai genitori di bambini con disabilità l’indennità del 30% spetta per tutto il periodo del prolungamento . I congedi parentali possono essere frazionati su base oraria, tenendo presente che la fruizione del prolungamento del congedo per figli con disabilità è incompatibile con la fruizione dei permessi delle due ore di riposo giornaliero retribuito previste dalla legge 104/1992, fino al terzo anno di età del bambino.

Nominativo: Stato italiano tramite apposita normativa

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