Assegni familiari - Precisazioni in merito alle unioni civili
La Circolare INPS n. 84 del 5 maggio 2017 , ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'individuazione del nucleo familiare nelle unioni civili e alla determinazione del reddito complessivo per i nuclei familiari composti da genitori conviventi, per l'erogazione dell'Assegno per il Nucleo Famigliare e degli Assegni Famigliari .
Il nucleo familiare di riferimento per le unioni civili viene così individuato:
- caso di unione civile in cui solo una delle due parti è lavoratore dipendente o titolare di una prestazione previdenziale: devono essere riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell'unione civile priva di posizione tutelata
- caso di unione civile tra persone dello stesso sesso in presenza di figli di una delle due parti nati da un'unione precedente: se genitori separati o naturali con figli nati precedentemente all'unione civile e uno dei due ha una posizione tutelata e l'affido dei figli è condiviso o esclusivo non cambia nulla perchè ai figli viene garantito, in ogni caso il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei genitori . Se invece sono genitori separati o naturali privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto lavoratore, dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva, garantisce il diritto all'Assegno per il Nucleo Familiare e/o agli Assegni familiari per i figli dell'altra parte dell'unione civile.
- caso di unione civile tra persone dello stesso sesso con figli di una delle due parti nati dopo l'unione: l'assegno viene erogato solo se il figlio è stato inserito all'interno dell'unione civile mediante provvedimento del giudice come previsto dall'art. 252 del c.c.
Nominativo: Stato italiano tramite apposita normativa
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