Patrocinio a spese dello Stato per separazione e divorzio

I cittadini poco abbienti che non hanno la possibilità economica per poter incaricare un avvocato per la propria difesa possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello stato. L'istituto Patrocinio a spese dello Stato, vale nell'ambito di un processo civile e anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (es. separazioni consensuali, divorzi disgiunti ecc...). L'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
Il patrocinio a spese dello stato è rivolto a cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia al momento del fatto, apolidi, enti e associazioni che non perseguono fini di lucro.
Per essere ammessi al gratuito patrocinio è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo non superiore a euro 11.528,41 (risultante dall'ultima dichiarazione). Se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, viene considerata la somma dei redditi conseguiti da tutti i conviventi / famigliari. Si considera il reddito personale solo nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi, come in caso di separazione o divorzio.
La domanda di ammissione si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto alla sede del Magistrato e del Giudice. Dopo il deposito della domanda il Consiglio dell'Ordine valuta se ricorrono le condizioni di ammissibilità fornendo una risposta entro 10 giorni, Dopo il provvedimento di ammissione l'interessato può nominare un difensore scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.

Nominativo: Stato italiano tramite apposita normativa

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