Fondo d'Integrazione Salariale (FIS)

I Fondi di solidarietà, disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del d.lgs n. 148 del 14 settembre 2015, forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale.
La prestazione principale erogata dai fondi è l’assegno ordinario, ovverosia un’integrazione salariale almeno pari alla cassa integrazione guadagni.
La prestazione d’integrazione salariale interviene nei confronti dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti se non diversamente specificato, di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, per le cause previste dalla normativa sull’integrazione salariale ordinaria e straordinaria, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.
L’assegno ordinario può essere richiesto per le seguenti causali:
• situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
• situazioni temporanee di mercato;
• riorganizzazione aziendale;
• crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa;
• contratto di solidarietà.
La misura del beneficio è almeno pari all’80% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate (con applicazione dei massimali della CIGO). I decreti istitutivi dei singoli Fondi possono prevedere importi più alti. L’assegno viene ridotto in caso di concorso di strumenti di sostegno al reddito, in misura a questi corrispondente, previsti dalla legislazione vigente sulla cassa integrazione guadagni per l’industria.

Nominativo: Stato italiano tramite apposita normativa
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