Adozione nazionale
Dopo la presentazione della Dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale ,non è prevista l’emissione di un decreto da parte del Tribunale per i minorenni. La domanda viene inserita in una banca dati di nominativi di coppie aspiranti all’adozione. Spetterà al Tribunale per i minorenni decidere se la coppia ha i requisiti previsti e solo in quel momento, la coppia verrà contattata e le verranno date tutte le informazioni utili. La dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale decade dopo tre anni dalla data di presentazione e può essere rinnovata ripresentando la documentazione, per comprovare la permanenza dei requisiti richiesti.
Gli aspiranti genitori adottivi ai sensi dell’art.6 della legge 184/83 così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 , devono possedere i seguenti requisiti:
• essere uniti in matrimonio da almeno 3 anni oppure dimostrare di aver convissuto in modo stabile e continuativo per un periodo complessivo, tra convivenza e matrimonio stesso, di tre anni; tra i coniugi non deve essere intervenuta separazione personale neppure di fatto
• risultare idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori , sarà compito del Tribunale per i minorenni in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli Enti locali effettuare una valutazione nel merito
• L’età di chi adotta deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l’età dell’adottando. Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli e ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.
Nominativo: Ulss 6 Euganea
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