Adozione internazionale
Gli aspiranti genitori adottivi ai sensi dell’art.6 della legge 184/83 così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n.149 , devono possedere i seguenti requisiti:
• essere uniti in matrimonio da almeno 3 anni oppure dimostrare di aver convissuto in modo stabile e continuativo per un periodo complessivo, tra convivenza e matrimonio stesso, di tre anni; tra i coniugi non deve essere intervenuta separazione personale neppure di fatto
• risultare idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori , sarà compito del Tribunale per i minorenni in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli Enti locali effettuare una valutazione nel merito
• L’età di chi adotta deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l’età dell’adottando. Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli e ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.
Dopo la presentazione della Dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale, il Tribunale dei minorenni esaminata la documentazione, decide sull’idoneità o non idoneità della coppia dei coniugi ad adottare ed emette il decreto. La coppia entro un anno dalla notifica del decreto, dovrà incaricare un Ente autorizzato, liberamente scelto, ad accompagnarla nel percorso adottivo internazionale.
Nominativo: Ulss 6 Euganea
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