Assegno per congedo matrimoniale
L’assegno per congedo matrimoniale è erogato in occasione del congedo straordinario di otto giorni concesso per matrimonio civile o concordatario, da usufruire nei 30 giorni successivi alle nozze.
Il beneficio spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza, dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative che:
- contraggono matrimonio civile o concordatario;
- possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
- fruiscono del congedo entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio;
- siano in grado, seppure lavoratori disoccupati, di dimostrare che nei 90 giorni precedenti al matrimonio hanno lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative;
non siano in servizio per malattia, sospensione del lavoro, richiamo alle armi, fermo restando l’esistenza del rapporto di lavoro.
L’assegno spetta a entrambi i coniugi, che non siano dipendenti di:
- aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti;
- aziende agricole;
- commercio, credito e assicurazioni;
- enti locali e statali;
- aziende che non versano il relativo contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari ( CUAF).
L’assegno non viene erogato a chi contrae il solo matrimonio religioso.
Si può avere diritto a successivi assegni solo se vedovi o divorziati.
Nominativo: INPS
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