Assegno ordinario dei fondi di solidarietà

I Fondi di solidarietà, disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del d.lgs n. 148 del 14 settembre 2015, forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale.
La prestazione principale erogata dai fondi è l’assegno ordinario, ovverosia un’integrazione salariale almeno pari alla cassa integrazione guadagni.
L’assegno ordinario, originariamente regolato dall’articolo 3, comma 31, della legge n. 92/2012, è stato compiutamente disciplinato dall’articolo 30, c. 1, del d.lgs n. 148/2015 che ha contestualmente previsto l’abrogazione della previgente disciplina.
La prestazione d’integrazione salariale interviene nei confronti dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti se non diversamente specificato, di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, per le cause previste dalla normativa sull’integrazione salariale ordinaria e straordinaria, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.

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