Indennità di accompagnamento per persone non deambulanti o con bisogno di assistenza continua (invalidi civili)

L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore degli invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Ai fini del riconoscimento della prestazione economica, il cittadino deve chiedere il riconoscimento dei requisiti sanitari inoltrando la domanda mediante il servizio denominato “Invalidità civile - Invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari”.
L’indennità è riconosciuta a chi:
- è stato riconosciuto totalmente inabile (100%) per minorazioni fisiche o psichiche;
- è impossibilitato a deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure a compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua;
- è cittadino italiano;
- è cittadino straniero comunitario iscritto all’anagrafe del comune di residenza;
- è cittadino straniero extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41 Testo unico immigrazione);
- ha residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
Ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età, viene automaticamente riconosciuta la pensione di inabilità riservata ai maggiorenni totalmente inabili. Per i neo diciottenni rimane l’obbligo di presentare il modulo AP70. Accertato il possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, la prestazione economica viene corrisposta per 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile inviato dall’Istituto. Il pagamento dell’indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni.

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