Indennità mensile di frequenza
L’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età.
Il beneficio spetta ai cittadini minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
L’indennità di frequenza spetta a chi:
ha meno di 18 anni;
- ha avuto, a seguito di accertamento sanitario, il riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età oppure della perdita uditiva - superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz;
- frequenta in maniera continua o periodica centri ambulatoriali, centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale, specializzati nel - trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;
- frequenta scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
- frequenta centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti;
- si trova in stato di bisogno economico;
- è cittadino italiano;
- è cittadino straniero comunitario iscritto all’anagrafe del comune di residenza;
- è cittadino straniero extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno con validità annuale (articolo 41, Testo Unico immigrazione);
- ha residenza stabile e abituale sul territorio dello stato.
L'indennità di frequenza è incompatibile con:
qualsiasi forma di ricovero;
- l’indennità di accompagnamento in erogazione o della quale i minori abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti o ciechi civili assoluti;
- la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
- l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.
È ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
Nominativo: INPS
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