Esenzione spese sanitarie
La legge prevede l'esenzione di partecipazione alle spese sanitarie per tutte le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale per alcune categorie di invalidi.
Sono esentati dall'obbligo di partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale:
- gli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi;
- gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento;
- gli invalidi civili di oltre 65 anni con una percentuale di menomazione (attribuita, solo per l'assistenza sanitaria, dalla Commissione medica) superiore a due terzi (66,6%). Ai soggetti con percentuale di menomazione compresa tra un terzo e due terzi (tra il 33,3% e il 66,6%) viene riconosciuta l'assistenza protesica gratuita. Per percentuali inferiori, l'esenzione è limitata alle prestazioni collegate alla patologia invalidante;
- i ciechi civili totali o con residuo visivo di almeno un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
- i sordi, dalla nascita o che lo sono diventati prima dell'apprendimento della lingua parlata.
Sono inoltre esonerati:
- gli invalidi di guerra che appartengono alle categorie dalla prima alla quinta;
- gli invalidi del lavoro, con riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi;
- gli invalidi per servizio che appartengono alle categorie dalla prima alla quinta.
Nominativo: Stato
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